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Contributo del DL sostegni dal 60% al 20%

La percentuale, suddivisa in 5 fasce, è decrescente in base ai ricavi/compensi 2019

L’art. 1 del DL “Sostegni”, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, prevede un nuovo contributo a fondo perduto per tutti i soggetti che abbiano subito un calo almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 rispetto a quello 2019.

Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto “a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario”.
Sono in ogni caso esclusi dal contributo: i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto; i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto; gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR; gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.
La misura è quindi di carattere generale, non essendo previsti specifici codici ATECO di riferimento come era avvenuto in occasione del DL “Ristori”, né specifiche esclusioni per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza come nel DL “Rilancio”.

Possono beneficiare dell’agevolazione, oltre che i soggetti titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 del TUIR, i soggetti che abbiano ricavi (art. 85, comma 1, lett. a) e b) del TUIR) o compensi (art. 54, comma 1 del TUIR) non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 (secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto), con un incremento quindi rispetto al “vecchio” limite di 5 milioni di euro.

Il contributo previsto dal DL “Sostegni” presenta novità anche con riferimento al requisito del calo del fatturato e alla misura del beneficio.
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (tale requisito non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1 ° gennaio 2019).

L’ammontare del contributo è quindi determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.
Tale percentuale è pari al 60%, 50%, 40%, 30% e 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori rispettivamente a 100.000, 400.000, 1 milione, 5 milioni e 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 (si veda la tabella in calce all’articolo).
In ogni caso, l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.
È comunque riconosciuto, per i soggetti beneficiari (inclusi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020), un contributo minimo pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo a fondo perduto, in alternativa all’erogazione diretta, a scelta irrevocabile del contribuente può essere riconosciuto, nella sua totalità, sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate (non si applicano i limiti alle compensazioni).
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Istanza in via telematica all’Agenzia delle Entrate

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. L’istanza deve essere presentata (anche da un intermediario abilitato), a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definiti le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni. Stando a quanto anticipato dal Presidente Draghi in conferenza stampa, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, entro fine marzo, un’apposita piattaforma. I pagamenti dovrebbero iniziare dall’8 aprile, per chi ha presentato la domanda.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 25 commi 9-14 del DL 34/2020 con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, regime sanzionatorio e alle attività di controllo.
Il contributo spetta, come i precedenti, nei limiti del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato.

% da applicare sulla differenza di ammontare medio mensile fatturato-corrispettivi
2020 e 2019
Ricavi/compensi 2019
60% Non superiori a 100.000 euro
50% Tra 100.000 e 400.000 euro
40% Tra 400.000 euro
e 1 milione di euro
30% Tra 1 milione e 5 milioni di euro
20% Tra 5 e 10 milioni di euro

 20 marzo 2021

testo del dpcm 26/4/2020

Pubblichiamo il testo del DPCM 26/04/2020 COVID19

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Per i finanziamenti fino a 25 mila euro istruttorie semplificate, non immediate

Il MISE ha messo a disposizione ieri sul proprio sito internet l'apposito modulo pubblicato di seguito.

Nella mattinata di ieri sono arrivate le autorizzazioni da parte della Commissione Ue per le misure di aiuto introdotte dal decreto liquidita' (DL 23/2020), nella forma di garanzie statali su finanziamenti erogati dal sistema bancario, per il tramite di SACE spa e del Fondo centrale di garanzia PMI. L'aspettativa e' elevata con riguardo a tutte le misure, ma la maggiore "frenesia" si concentra anzitutto sui finanziamenti fino a 25.000 euro con garanzia al 100% del Fondo centrale di garanzia PMI, restituzione a 72 mesi, preammortamento di 24 mesi e tasso di interesse agevolato.

15 aprile 2020

Al via le richieste di prenotazione al Fondo dei prestiti fino a 25 mila euro

E' partita la corsa all'accaparramento dei finanziamenti fino a 25.000 euro (fermo restando il limite massimo del 25% del fatturato), con garanzia statale del 100% e concessione automatica da parte del Fondo centrale di garanzia per le PMI, a favore di partite IVA individuali, microimprese e piccole e medie imprese fino a 50 milioni di euro di fatturato o 43 milioni di euro di attivo e massimo 499 dipendenti. Ieri il Mediocredito centrale ha comunicato con una news di aver messo a disposizione gia' dalle 18:00 sul sito del Fondo "con piena operativita'", la procedura on line che consente alle banche di caricare le richieste di garanzia su finanziamenti.

IlSole24Ore.it

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