"L'Italia rimarrà sempre una zona unica, protetta, ma ora facciamo un passo in più: disponiamo la chiusura delle attività commerciali, ad eccezione di quelle per i beni di prima necessità e le farmacie". Così il premier Giuseppe Conte annuncia nuove misure più restrittive per contrastare l'emergenza coronavirus, valide per due settimane. Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta ufficiale, avrà validità dal 12 al 25 marzo.
Sono sospese dunque le attività di bar, pub, ristoranti. Chiudono parrucchieri, centri estetici. Mentre saranno aperti alimentari, benzinai, edicole e tabacchi oltre a farmacie e parafarmacie. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonche' l'attivita' del settore agricolo.
Le industrie resteranno aperte ma con "misure di sicurezza", cioè purché garantiscano iniziative per evitare il contagio. Chiusi invece i reparti aziendali "non indispensabili" per la produzione. Si incentiva anche la regolazione di turni di lavoro e le ferie anticipate, nonchè l'utilizzo del lavoro agile o smart working negli ambiti in cui lo stesso è applicabile.
Ecco l'elenco degli esercizi ai quali è concessa la prosecuzione dell'attività:
- Settore del commercio al dettaglio / Vendita di beni di prima necessità:
- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
- Settore dei servizi per la persona:
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attivita' delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attivita' connesse
Leggi il Decreto per conoscere il dettaglio del provvedimento,
DPCM 11 marzo 2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/11/20A01605/sg
oppure
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73643&completo=true